Sez. 4, Sentenza n. 44481 del 12/07/2004 Cc. (dep. 16/11/2004) Rv. 229128 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Procedimento di riesame - Rigetto del ricorso - Imputato minore d'età al momento del fatto cui il ricorso si riferisce - Condanna al pagamento delle spese - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
La disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d'età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di "sentenza di condanna" (art. 29 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)