Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 76 del 1978
Massime (1)
Massima n. 14985
- Contratti collettivi di lavoro
- Efficacia erga omnes di contratto integrativo della provincia di avellino
- Questione implicante un problema di interpretazione e di compatibilità di calusole contrattuali o con la costituzione o con la legge di delegazione
- Competenza del giudice a quo
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 nella parte in cui rende efficace erga omnes gli artt. 7 ed 11 del contratto integrativo 30 settembre 1959 della provincia di Avellino, in quanto, come già ritenuto con numerose pronunce su analoghe questioni, trattasi di questioni che si sostanziano in un problema di interpretazione e di compatibilità di clausole contrattuali o con la Costituzione o con la legge di delegazione, direttamente risolvibili dal giudice a quo. - v. da ultimo ord. n. 254/1976.
Norme impugnate
- d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865
Parametri
- art. 76 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, promosso con ordinanza 17 novembre 1976 del pretore di Castelbaronia, sul ricorso di Colamarco Andrea, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Castelbaronia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende efficace erga omnes gli artt. 7 e 11 del contratto integrativo 30 settembre 1959 della provincia di Avellino, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
punto 2
considerato che con numerose pronunzie (e da ultimo con l'ordinanza n. 254 del 1976) la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili questioni analoghe a quelle in oggetto, perché esse si sostanziano in un problema di interpretazione e di compatibilità di clausole contrattuali o con la Costituzione o con la legge di delegazione direttamente risolvibili dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende efficace erga omnes gli artt. 7 e 11 del contratto integrativo 30 settembre 1959 della provincia di Avellino, promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Castelbaronia, con ordinanza emessa il 17 settembre 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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