Sez. 2, Sentenza n. 3981 del 11/07/1979 (Rv. 400451 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - DIFFORME (NUOVA PROPOSTA) - OPZIONE - PROMISSARIO ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE - ESERCIZIO DELL'OPZIONE - RICHIESTA DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE LIBERO E NON LOCATO A TERZI - MODIFICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - DIFFORME (NUOVA PROPOSTA) - OPZIONE - PROMISSARIO ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE - ESERCIZIO DELL'OPZIONE - RICHIESTA DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE LIBERO E NON LOCATO A TERZI - MODIFICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONE.*
La circostanza che il promissario acquirente di un immobile, in presenza di una proposta irrevocabile del promittente venditore, non si limiti all'accettazione, ma richiede al promittente l'adempimento di ulteriori condizioni non puo di per se stessa essere considerata una modificazione dell'accettazione, senza che il giudice accerti se tale richiesta non serva a ricondurre nei termini originari la situazione contrattuale e quindi la proposta stessa. Pertanto, ove il promittente abbia concesso al promissario una opzione per l'acquisto di un immobile e quest'ultimo, nell'esercitare l'opzione abbia richiesto al promittente la consegna dell'immobile libero e non locato a terzi, si e in presenza di una modificazione della accettazione del promissario ove si pervenga all'accertamento, attraverso l'interpretazione del contratto, che la destinazione dell'immobile ad ufficio dell'acquirente, esplicitamente indicata nel negozio, non costituiva elemento essenziale del contratto stesso, incompatibile con la cessione in locazione a terzi da parte del promittente venditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)