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Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 06/04/1981 (Rv. 412641 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO PREPARATORIO IN SENSO STRETTO - CONVENZIONE CONTENENTE UNA PROPOSTA IRREVOCABILE DI PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE CON DETERMINAZIONE LIMITATA AL BENE OGGETTO DELLA VENDITA ED AL PREZZO - PATTO DI OPZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412641-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO PREPARATORIO IN SENSO STRETTO - CONVENZIONE CONTENENTE UNA PROPOSTA IRREVOCABILE DI PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE CON DETERMINAZIONE LIMITATA AL BENE OGGETTO DELLA VENDITA ED AL PREZZO - PATTO DI OPZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il patto di opzione - che e un vero e proprio contratto per cui una delle parti rimane vincolata alla propria proposta contrattuale, completamente determinata nel contenuto, per un certo tempo, durante il quale l'altra parte ha facolta di manifestare la accettazione e di determinare cosi il perfezionamento di un ulteriore contratto, senza necessita di una nuova dichiarazione di volonta dell'autore dell'offerta - pur rientrando nella lata categoria dei contratti preparatori in genere, va distinta dal contratto preparatorio in senso stretto, consistente in una convenzione che, insinuandosi nella formazione di un altro contratto, fissa in modo vincolativo per le parti alcune clausole e parti del contenuto di tale secondo contratto, di guisa che, se questo si concludera, le medesime vi si inseriranno automaticamente, senza bisogno di un ulteriore consenso su di esse. Pertanto, deve qualificarsi contratto preparatorio in senso stretto, e non patto di opzione, la convenzione contenente una proposta irrevocabile di preliminare di vendita immobiliare, del quale le parti abbiano stabilito solo taluni punti fondamentali (bene oggetto della vendita e prezzo), riservando ad un successivo incontro di volonta la Determinazione di altri punti, ugualmente indispensabili (modalita di pagamento del prezzo, nome dell'intestatario dell'immobile, ecc). (V 3981/79, mass n 400451 sulla prima parte; (V 4870/78, mass n 394587; (V 3170/78, mass n 392633.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)