diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8756 del 20/07/1992 (Rv. 478262 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane | Provvigioni e indennità derivanti dal rapporto di agenzia - Privilegio generale ex art. 2751 bis n. 3 cod. civ. - Applicabilità - Agente creditore - Qualità di persona fisica o di società - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478262-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane

Il privilegio generale previsto dall'art. 2751 bis n. 3 cod. civ., avendo riguardo alla causa del credito e non alla qualità o alla condizione del creditore, si applica a favore delle provvigioni e delle indennità derivanti dal rapporto di agenzia, indipendentemente dalla qualità di persona fisica o di società dell'agente creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)