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Sez. 1, Sentenza n. 7433 del 14/05/2012 (Rv. 622580 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti derivanti da rapporto di agenzia - Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 cod. civ. - Sussistenza - Natura di società di capitali dell'agente - Irrilevanza - Contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622580-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE

L'art. 2751 bis n. 3 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 426 del 1975, nell'accordare il privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione anche se il creditore che esercita l'attività di agenzia sia una società non iscritta nel ruolo degli agenti, poiché ha riferimento alla sola causa del credito originata da detto rapporto, omettendo qualunque riferimento alla qualità personale del creditore; proprio in ragione di tale collegamento tra privilegio e causa del credito, la citata previsione, sebbene collocata nel contesto di una disposizione che valorizza l'apporto personale del creditore, non è in contrasto con l'art. 3 della Cost., per la parificazione tra profitto ricavato dall'agente in forma societaria e salario, né determina la necessità di distinguere tra società di persone e società di capitali e di verificare la preminenza del fattore personale su quello organizzativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 3 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)