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Sez. 5, Sentenza n. 2815 del 11/02/2005 (Rv. 579822 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Immobili di interesse storico, archeologico e artistico - Appartenenti alle province o ai comuni - Soggezione al tributo.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579822-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, e quindi anche sugli "immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia", assoggettati al regime del demanio pubblico, a norma degli artt. 824 e 822, secondo comma, cod. civ., se appartenenti alle province o ai comuni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 01/06/1930 num. 1089, Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)