Sez. 5, Sentenza n. 15076 del 05/08/2004 (Rv. 575227 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Presupposto impositivo - Natura demaniale del bene oggetto di occupazione - Ville storiche - Vincolo nascente da provvedimento ministeriale - Esame da parte del giudice - Necessità - Restrizione del vincolo ad una sola parte della Villa storica - Possibilità - Affermazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (TOSAP), il giudice di merito al cui esame sia stato portato un avviso di accertamento riguardante il suo mancato pagamento, riferito alla occupazione di alcune aree scoperte poste all'interno di una Villa storica (nella specie: Villa Doria Panphili, posta nel Comune di Roma) deve compiere una indagine sulla natura del bene, stabilendo se esso sia demaniale ovvero appartenenza al patrimonio disponibile dell'Ente Pubblico (nella specie: il Comune di Roma). A tal uopo esso deve prendere in esame anche il contenuto dei provvedimenti amministrativi emanati dalla competente autorità (nella specie: Il Ministero della Pubblica Istruzione) con il quale (DM del 22 maggio 1964) sia stato dichiarato, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, l'interesse particolarmente importante della Villa. Infatti, ai sensi degli artt. 822 e 824 cod. civ., appartengono al demanio pubblico gli immobili (anche di proprietà comunale) riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico. Ne consegue che, in presenza di tale vincolo, per affermare la natura non demaniale dell'area oggetto dell'occupazione, il giudice deve quanto meno escludere l'attinenza della dichiarazione di particolare interesse storico e artistico, risultante dal citato decreto ministeriale, alle aree oggetto di occupazione, da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)