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Sez. 3, Sentenza n. 18070 del 03/03/2004 Ud. (dep. 20/04/2004) Rv. 228627 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Diritto della parte civile ad impugnarla - Esclusione - Mancanza di interesse - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228627-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

La parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento dibattimentale emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per improcedibilità dell'azione penale per omessa richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, attesa la non incidenza di tale pronuncia sugli interessi civili, in quanto in assenza di impugnazione del pubblico ministero il giudicato penale di proscioglimento non può venire modificato ed una eventuale pronuncia favorevole alla parte civile impugnante non potrebbe riconoscere il diritto della stessa al risarcimento, richiedibile nella sola sede civile in uno con le eventuali restituzioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)