Sez. 5, Sentenza n. 36639 del 26/04/2005 Ud. (dep. 11/10/2005) Rv. 232337 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE | Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Sentenza di improcedibilità per mancanza di querela - Legittimazione all'impugnazione della parte civile - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000), la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata pronunciata l'improcedibilità per mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non contiene alcuna statuizione di merito sull'azione civile, né può determinare effetti pregiudizievoli in un eventuale giudizio civile e può essere impugnata dalla persona offesa solo in virtù dell'applicazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevede una speciale impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, nel caso in cui sia stata richiesta dalla persona offesa la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)