Sez. 6, Sentenza n. 1110 del 10/10/1970 Ud. (dep. 25/11/1970) Rv. 115738 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - STATO DI BISOGNO - MOTIVO PER L'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - STATO DI BISOGNO - MOTIVO PER L'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Lo stato di bisogno, ed in genere le esigenze familiari, possono essere valutati favorevolmente dal giudice al fine della concessione delle attenuanti generiche o della Determinazione della misura della pena, ma non possono assurgere a motivi di particolare valore morale o sociale ai fini della applicazione della correlativa attenuante per la sussistenza della quale non e sufficiente un fine egoistico o di normale assistenza familiare, ma occorre che la causa psicologica del reato corrisponda a finalita e a principi che, per la speciale intensita del loro contenuto etico e sociale, siano approvati dalla coscienza individuale e collettiva. (V 114041, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)