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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 18 dicembre 1997, causa C-382/95

Decisione
decisa il 1997-12-18
ECLI
ECLI:EU:C:1997:626

Epigrafe

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 1997 Nel procedimento C-382/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH e Hauptzollamt München, domanda vertente sull'interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nel testo modificato dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (GU L 298, pag. 1), 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), e 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, D. A. O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per la Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH, dalľaw. Wilhelm Jordan, del foro di Monaco di Baviera; per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli aw. ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Bruxelles e Amburgo, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Commissione alle udienze del 29 maggio e del 16 settembre 1997, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 ottobre 1997, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 7 novembre 1995, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «nomenclatura combinata»), di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nel testo modificato dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (GU L 298, pag. 1), 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), e 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH (in prosieguo: la «Techex») e lo Hauptzollamt di Monaco di Baviera in merito alla classificazione doganale dei «Vista Boards».
punto 3
Dall'ordinanza di rinvio emerge che un «Vista Board» è costituito da circuiti stampati destinati ad essere incorporati in macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e muniti di circuiti integrati (in particolare di processori grafici e di memorie) nonché di elementi di costruzione attivi e passivi. Tali circuiti stampati sono destinati sia alla trasformazione (vale a dire alla lettura dei dati), all'elaborazione e alla memorizzazione di informazioni sotto forma di immagini ricevute, in particolare, da fonti video esterne sotto forma di segnali standard televisivi, sia alla produzione di grafici.
punto 4
Nel periodo compreso tra il 1988 e il 1991 la Techex importava vari «Vista Boards» immessi in libera pratica e dichiarati, in base alla voce 8473 della nomenclatura combinata, quali parti di macchine di cui alla voce 8471 relativa a «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove», venendo assoggettati ad un dazio doganale in ragione del 4%.
punto 5
Con decisione amministrativa di rettifica tributaria del 7 novembre 1991 nonché con decisione emanata il 28 dicembre 1991 in seguito a reclamo amministrativo, lo Hauptzollamt di Monaco di Baviera negava, in esito ad un controllo, la classificazione delle dette merci nella voce 8471 della nomenclatura combinata sulla base del rilievo che il trattamento di informazioni consistenti in immagini ricevute da fonti video esterne sotto forma di segnali standard televisivi costituirebbe una «funzione specifica» ai sensi della nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata.
punto 6
L'ultimo comma della menzionata nota 5 Β così recita: «Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
punto 7
Lo Hauptzollamt di Monaco di Baviera classificava conseguentemente le merci nella voce 8543 della nomenclatura combinata relativa a «Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo» assoggettandole ad un dazio doganale del 7% e chiedendo a posteriori il versamento della differenza.
punto 8
Atteso che, con decisione 6 ottobre 1994, il Finanzgericht aveva respinto il ricorso avverso le dette decisioni, la Techex ricorreva in cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof sostenendo che il «Vista Board» non presenterebbe una «funzione specifica», in quanto il trattamento delle immagini costituirebbe solo una categoria dell'«ela-borazione dell'informazione» in un senso tecnologico più ampio.
punto 9
Ciò premesso, il Bundesfinanzhof decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguente questioni pregiudiziali: «1) Se la nota 5 Β del capitolo 84 della Tariffa doganale comune (nomenclatura combinata in vigore per il periodo 1988-1991) vada interpretata nel senso che il trattamento dell'immagine, nel modo in cui può essere realizzato per mezzo dei “Vista Boards” (descritti in maniera particolareggiata in sede di motivazione), debba essere considerato come “specifica funzione” ai sensi della citata disposizione, vale a dire come una funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, con conseguente esclusione dell'inserimento di merci siffatte nella voce 8471. 2) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1): Se la voce 8543 (nel caso di specie: le sottovoci 85438080 della nomenclatura combinata in vigore per il 1991, e 85438090 della nomenclatura combinata in vigore per il periodo 1988-1990) vada interpretata nel senso che la nozione di “(altre) macchine (...) elettriche con una funzione specifica, non nominate né comprese altrove in questo capitolo [vale a dire, nel capitolo 85]”, comprenda anche prodotti del tipo “Vista Boards” [di cui alla questione sub 1)] qualora detti prodotti possano, grazie alle loro caratteristiche, essere utilizzati, oltre che per il trattamento dell'immagine, anche come schede grafiche per l'elaborazione automatica dell'informazione. 3) In caso di soluzione negativa alla questione sub 2): Quale sia la diversa voce della Tariffa doganale da prendere in considerazione ai fini della classificazione di prodotti del tipo “Vista Boards” [di cui alla questione sub 1)]».

Sentenza › Sulla prima questione

punto 10
Con la prima questione il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se il trattamento di immagini, del genere effettuabile mediante un'unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione che comprende, in particolare, un convertitore analogico-digitale, un processore grafico di qualità superiore nonché un convertitore digitale-analogico, debba essere considerato «funzione specifica» ai sensi della nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata.
punto 11
Come più volte affermato dalla Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (v., in particolare, sentenza 19 maggio 1994, causa C-ll/93, Siemens Nixdorf, Race. pag. I-1945, punto 11).
punto 12
Tanto le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune quanto le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono, infatti, mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di detta Tariffa e, come tali, possono essere considerate strumenti validi per l'interpretazione della stessa (v. sentenza Siemens Nixdorf, citata supra, punto 12).
punto 13
Nella specie, la voce 8471 della nomenclatura combinata comprende, come emerge dal suo tenore, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità. Ai sensi della prima parte, primo comma, delle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale relative a tale voce, «l'elaborazione dell'informazione consiste nel trattamento di dati di qualsiasi specie, in sequenze logiche prestabilite e ad uno o più scopi determinati».
punto 14
Dalla nota 5 B, primo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata risulta che qualsiasi unità che possa essere collegata all'unità centrale di un sistema di elaborazione dell'informazione e che sia idonea a ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabile dal sistema deve essere considerata come facente parte del sistema completo di una macchina automatica di elaborazione del-ľinformazione e classificata sotto la voce 8471.
punto 15
Ai sensi della parte E, 2), delle considerazioni generali relative al capitolo 84 della note esplicative del consiglio di cooperazione doganale, si può ritenere che un apparecchio munito di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e destinato a lavorare unitamente a quest'ultima svolga una funzione specifica solamente quando effettui una funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione».
punto 16
Nella causa principale, il giudice di rinvio ritiene che l'elaborazione di immagini costituisca una funzione diversa da quella dell'elaborazione dell'informazione. Tuttavia, dalle osservazioni della Techex e della Commissione depositate dinanzi alla Corte emerge che i tre elementi del «Vista Board», comprendenti un convertitore analogico-digitale, un processore grafico di qualità superiore nonché un convertitore digitale-analogico, non assolvono ad altra funzione tecnica se non all'elaborazione dell'informazione.
punto 17
Infatti, la nozione di elaborazione di informazione comprende il trattamento delle immagini, che costituiscono una categoria di dati.
punto 18
La Commissione ha tuttavia fatto valere che il «Vista Board», benché provveda all'elaborazione dell'informazione, realizzerebbe una funzione specifica ai sensi della nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata, in quanto consente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione di realizzare una funzione tecnica specifica, vale a dire il trattamento delle immagini, di cui le autorità doganali nazionali dovrebbero tener conto al momento dell'importazione delle merci.
punto 19
Si deve rilevare in proposito che tale giudizio non si basa sulle caratteristiche e proprietà oggettive dell'unità di cui trattasi, bensì sulle funzioni che tale unità consente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione di assolvere.
punto 20
È pacifico, inoltre, che il «Vista Board», che costituisce un'unità destinata ad essere incorporata in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, provvede alla funzione, da un lato, di convertire segnali analogici esterni affinché siano disponibili in una forma che consenta a tale macchina di elaborarli e, dall'altro, di ottenere una rappresentazione sullo schermo del risultato delle operazioni che la macchina ha effettuato. Ciò premesso, i «Vista Boards» non svolgono altra funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione».
punto 21
La prima questione deve essere pertanto risolta nel senso che l'elaborazione di immagini, del genere effettuabile con un'unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione che comprenda, in particolare, un convertitore analogico-digitale, un processore grafico di qualità superiore e un convertitore digitale-analogico, non deve essere considerata «funzione specifica» ai sensi della nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata.

Sentenza › Sulla seconda e sulla terza questione

punto 22
La seconda e la terza questione, essendo state poste solamente in caso di risposta affermativa alla prima questione, sono divenute prive di oggetto.

Sentenza › Sulle spese

punto 23
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 7 novembre 1995, dichiara: L'elaborazione di immagini, del genere effettuabile con un'unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione che comprenda, in particolare, un convertitore analogico-digitale, un processore grafico di qualità superiore nonché un convertitore digitale-analogico, non deve essere considerata «funzione specifica» ai sensi della nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nel testo modificato dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, 2 agosto 1989, n. 2886, e 31 luglio 1990, n. 2472.

Firme

Wathelet Edward Sevón Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 1997. Il cancelliere R.Grass Il presidente della Prima Sezione M.Wathelet

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