diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Settima Sezione) del 28 luglio 2011, causa C-215/10

Decisione
decisa il 2011-07-28
ECLI
ECLI:EU:C:2011:528

Epigrafe

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 Nel procedimento C-215/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito), con decisione 20 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2010, nella causa Pacific World Limited, FDD International Limited contro The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. D. Šváby, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 aprile 2011, considerate le osservazioni presentate: per la Pacific World Limited e la FDD International Limited, dalla sig.ra V. Sloane, barrister; per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Angiolini, barrister; per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. R. Lyal, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da una parte, sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2007, n. 1417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 316, pag. 4), e, dall’altra, sull’interpretazione delle sottovoci doganali 39269097, 33043000 e 82142000 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pacific World Limited (in prosieguo: la «Pacific World») e la FDD International Limited (in prosieguo: la «FDD»), da un lato, e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (in prosieguo: i «Commissioners»), dall’altro, in merito alla classificazione doganale di assortimenti di unghie finte.

Sentenza › Contesto normativo › In generale

punto 3
La NC è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, a nome della Comunità, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione sul SA»).

Sentenza › Contesto normativo › La NC

punto 4
La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata» (in prosieguo: le «regole generali della NC»), dispone quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità alle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2. a) (...) b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3. 3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa. b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. (...) 6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
punto 5
La seconda parte della NC comprende una classificazione delle merci in sezioni, capitoli, voci e sottovoci.
punto 6
La sezione VI, intitolata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», contiene il capitolo 33, a sua volta intitolato «Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche». Il capitolo 33 contiene la voce 3304, redatta nei seguenti termini: «Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure». La sottovoce 33043000 è invece intitolata «Preparazioni per manicure o pedicure».
punto 7
La sezione VI contiene inoltre il capitolo 35, intitolato «Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi». Il capitolo 35 contiene segnatamente la sottovoce 35061000, intitolata «Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg».
punto 8
La sezione VII è intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma». Tale sezione comprende il capitolo 39, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie». L’ultima voce del capitolo 39 è la voce 3926, intitolata «Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914», che include la sottovoce 392690, intitolata «Altri» che, a sua volta, contiene la sottovoce 39269097, anch’essa intitolata «Altri».
punto 9
La sezione XV, intitolata «Metalli comuni e loro lavori» comprende il capitolo 82, intitolato «Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni». Il capitolo 82 contiene la voce 8214 intitolata «Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)». Tale voce contiene, a sua volta, la sottovoce 82142000, intitolata «Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)».

Sentenza › Contesto normativo › Il regolamento n. 1417/2007

punto 10
L’allegato del regolamento n. 1417/2007 contiene la classificazione di tre tipi di merci.
punto 11
Il primo tipo di merci contemplato da tale regolamento è un assortimento per la decorazione delle unghie, confezionato per la vendita al minuto, contenente unghie finte di plastica preformata, di diverse misure, un tubetto di colla, una lima da unghie, un bastoncino per manicure ed adesivi decorativi per le unghie. Tale merce è classificata con il codice NC 39269097, secondo i punti 1, 3, lett. b), e 6 delle regole generali della NC.
punto 12
Nell’allegato del regolamento in parola viene quindi precisato che l’assortimento di cui trattasi, composto da diversi articoli, deve essere classificato nella voce 39269097 in base a quello tra essi che gli conferisce il suo carattere essenziale, ossia le unghie finte in materia plastica. Tale allegato fa riferimento alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 33.04 di quest’ultimo, punto B, ed enuncia che un siffatto «assortimento non è costituito da prodotti per manicure della sottovoce 33043000, in quanto comporta l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non include preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali (...)».
punto 13
La seconda classificazione effettuata dal citato regolamento riguarda le unghie finte preformate in plastica della stessa misura, presentate in confezioni e destinate ad essere applicate sull’unghia naturale, utilizzando una soluzione adesiva acrilica. Ai sensi dell’allegato di cui trattasi, tali unghie finte devono essere classificate, come altri lavori di materie plastiche, nella sottovoce 39269097, in base alla materia costitutiva, nonché dei punti 1 e 6 delle regole generali della NC. Viene anche precisato che, per gli stessi motivi di quelli esposti per il primo tipo di merci, dette unghie finte non sono considerate come preparazioni per manicure della sottovoce 33043000.
punto 14
Il terzo tipo di prodotti contemplato dal suddetto allegato consiste in una soluzione adesiva destinata a far aderire le unghie finte preformate in plastica alle unghie naturali e confezionata in tubetti dosatori, per facilitarne l’applicazione, di un peso netto massimo di 1 kg. Lo stesso allegato menziona che tale prodotto è classificato con il codice NC 35061000, secondo i punti 1 e 6 delle regole generali della NC, e precisa che non viene considerato come una preparazione per manicure o pedicure della voce 3304.

Sentenza › Contesto normativo › Le note esplicative del SA

punto 15
L’Organizzazione mondiale delle dogane approva, alle condizioni stabilite dall’art. 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. Conformemente all’art. 7, n. 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione, nonché altri pareri per l’interpretazione del SA.
punto 16
La nota esplicativa VIII relativa al punto 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione del SA, dispone quanto segue: «Il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci».
punto 17
La nota esplicativa del SA relativa alla voce 33.04 del medesimo, al punto B, indica quanto segue: «B. — Preparazioni per manicure e pedicure Questo gruppo comprende le polveri e gli smalti per le unghie, i solventi per gli smalti da unghie, le preparazioni atte a togliere le pellicine e le altre preparazioni per manicure e pedicure. Sono esclusi da questa voce: a) Le preparazioni medicamentose destinate a trattare certe malattie della pelle, come per esempio le pomate per il trattamento dell’eczema (n. 30.03 o 30.04). b) I deodoranti per i piedi come pure le preparazioni per il trattamento delle unghie degli animali (n. 33.07)».
punto 18
Il punto 2 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 82.14 di quest’ultimo è redatto nei seguenti termini: «Gli utensili da manicure, pedicure. Tra questi utensili si possono citare le lime da unghie, (dritte o pieghevoli), sgorbie respingi-pipite, raschini da unghie, tagliacalli, sgorbie per l’estrazione dei calli, le spatole appuntite per tagliare e fresare le pelli sulle unghie, pinze da unghie e taglia-unghie. Gli assortimenti di utensili da manicure e pedicure sono presentati in scatole, scrigni, astucci, ecc. e possono contenere forbici e altri oggetti, come i lustra-unghie e le pinze per depilare, che, presi isolatamente, seguirebbero il regime loro proprio».

Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali

punto 19
La Pacific World e la FDD hanno sede nel Regno Unito e importano nell’Unione europea assortimenti (denominati anche «kit») di unghie finte. Questi contengono, generalmente, una confezione di unghie finte di plastica di diverse misure, destinate ad essere fissate sulle unghie naturali della mano o del piede; una soluzione adesiva specialmente concepita per fissare le unghie finte sulle unghie naturali ed altri accessori quali un bastoncino per manicure e un utensile per l’applicazione.
punto 20
La FDD e la Pacific World hanno ottenuto, rispettivamente nel 2005 e nel 2006, informazioni tariffarie vincolanti, emesse dai Commissioners, che classificavano le unghie finte e i prodotti per unghie finte nella sottovoce 33043000 della NC, come «preparazioni per manicure e pedicure».
punto 21
Tali informazioni tariffarie erano fondate su una decisione adottata nel 2005 dal VAT and Duties Tribunal, divenuto il First-tier Tribunal (Tax Chamber), che ha ritenuto che le unghie finte e la soluzione adesiva per queste ultime rientrassero nella sottovoce 33043000 della NC e non nella sottovoce 39269090 della NC come «altri lavori di materie plastiche».
punto 22
Tuttavia, il 4 dicembre 2007, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento n. 1417/2007 che classifica le unghie finte e gli assortimenti di unghie finte nella sottovoce 39269097 della NC come «altri lavori di materie plastiche» e classifica la soluzione adesiva per le unghie finte, qualora venduta separatamente, nella sottovoce 35061000 come «prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg».
punto 23
Tenuto conto di tale regolamento, i Commissioners hanno notificato alla Pacific World e alla FDD nuove decisioni secondo cui le informazioni tariffarie vincolanti summenzionate non erano più valide.
punto 24
Le due società interessate hanno impugnato tali nuove decisioni dinanzi al VAT and Duties Tribunal, con la motivazione che la corretta classificazione dei prodotti di cui trattasi nella causa principale sarebbe quella di cui alle informazioni tariffarie vincolanti precedentemente emesse dai Commissioners e che, di conseguenza, il regolamento n. 1417/2007 sarebbe invalido per quanto riguarda la classificazione di tali merci.
punto 25
In base alle considerazioni che precedono, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il regolamento [n. 1417/2007] sia valido laddove classifica nella sottovoce 39269097 della NC [precedentemente 39269090] le unghie finte e, quindi, gli assortimenti di unghie finte, descritti nell’[allegato] del detto regolamento. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la [NC] debba essere interpretata nel senso che richiede che gli assortimenti di unghie finte di cui trattasi siano classificati come [“preparazioni per manicure o pedicure”] nella sottovoce doganale 33043000 o come [“utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)”] nella sottovoce doganale 82142000».

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali

punto 26
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga sulla validità del regolamento n. 1417/2007 nella parte in cui classifica le unghie finte preformate in plastica e, quindi, gli assortimenti di tali unghie finte nella sottovoce 39269097 della NC, come altri lavori di materie plastiche, nonché sull’eventuale classificazione di tali assortimenti nelle sottovoci 33043000 o 82142000, che contemplano rispettivamente le preparazioni per manicure o pedicure e gli utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure.
punto 27
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la controversia principale riguarda unicamente la classificazione degli assortimenti di unghie finte venduti al minuto e importati dalle ricorrenti nella causa principale.
punto 28
Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 16, nonché 11 dicembre 2008, cause riunite C-362/07 e C-363/07, Kip Europe e a., Racc. pag. I-9489, punto 26).
punto 29
Va altresì rammentato che le note esplicative del SA costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 12; 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex, Racc. pag. I-7363, punto 12; 27 aprile 2006, causa C-15/05, Kawasaki Motors Europe, Racc. pag. I-3657, punto 36, e 29 aprile 2010, causa C-123/09, Roeckl Sporthandschuhe, Racc. pag. I-4065 punto 29).

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla merce caratteristica di assortimenti come quelli di cui trattasi nella causa principale

punto 30
Nella specie, va constatato che gli assortimenti di unghie finte come quelli in esame nella causa principale, composti da vari articoli, segnatamente da capsule di unghie finte di diverse misure, da colla, da un bastoncino per manicure e da un utensile per l’applicazione, non sono esplicitamente previsti né dal testo delle voci della NC né da quello delle note di sezione o di capitoli di quest’ultima.
punto 31
Vanno pertanto applicate tutte le regole generali della NC pertinenti al fine di effettuare la classificazione di detti assortimenti.
punto 32
A tal riguardo, va rilevato che siffatti assortimenti di unghie finte preformate in plastica rientrano nel punto 3 di suddette regole, poiché «s[ono] ritenut[i] classificabil[i] in due o più voci». Infatti, essi possono corrispondere tanto al testo della voce 3304, avente ad oggetto «Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese (...) preparazioni per manicure o pedicure», quanto a quello della voce 3926, relativa ad «altri lavori di materie plastiche (...)». Il punto 3, lett. b), delle regole generali della NC si applica se la classificazione degli oggetti non può essere effettuata con riferimento al punto 3, lett. a), delle medesime. Ciò avviene nel caso di specie, in quanto nessuna voce, generale o particolare, della NC riguarda un assortimento di unghie finte come quelli di cui trattasi nella controversia principale.
punto 33
Il punto 3, lett. b), delle regole generali della NC prevede che le merci presentate in assortimenti confezionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione del punto 3, lett. a), di dette regole generali, siano classificate, quando è possibile operare questa determinazione, secondo l’oggetto che conferisce alle stesse il loro carattere essenziale (v. citate sentenze Kip Europe e a., punto 49, nonché Roeckl Sporthandschuhe, punto 33).
punto 34
A tal riguardo, la nota esplicativa VIII del SA relativa al punto 3, lett. b), delle regole generali della NC prevede che il fattore che determina il carattere essenziale delle merci, a seconda del tipo di merce, possa essere rappresentato ad esempio dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che le compongono, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o dal loro valore, o ancora dall’importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci. Al pari degli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, va constatato che le unghie finte predominano gli assortimenti, come quelli di cui trattasi nella causa principale, quanto a volume e quantità e che gli altri prodotti, ossia la colla per unghie, il bastoncino per manicure e l’utensile per l’applicazione, sono prodotti accessori che contribuiscono soltanto a realizzare la destinazione della merce. Sono pertanto le unghie finte che conferiscono a detti assortimenti il loro carattere essenziale.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla classificazione delle unghie finte preformate in plastica

punto 35
Per quanto riguarda la classificazione nella NC di unghie finte come quelle in esame nella causa principale, il regolamento n. 1417/2007 rinvia alla sottovoce 39269097, corrispondente agli «altri lavori di materie plastiche». Le ricorrenti nella causa principale criticano tale classificazione e sostengono, in via principale, che le merci di cui trattasi dovrebbero essere classificate nella voce 3304 come «preparazioni per manicure o pedicure», poiché, da un lato, tenuto conto del loro processo di fabbricazione, esse sono il frutto di una reazione di polimerizzazione nel corso della quale sono mescolati più componenti e, dall’altro, esse hanno come unica funzione quella di abbellire le mani e i piedi.
punto 36
Come emerge dalla giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza, la classificazione deve essere effettuata secondo le caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto. In tal senso, una capsula di unghie finte è, oggettivamente, un frammento di materia plastica, ritagliato per adattarsi su un’unghia naturale e modificarne la forma. Pertanto, la classificazione di tali merci nella sottovoce 39269097 come «altri lavori di materie plastiche», in linea di principio, sembra giustificata.
punto 37
Peraltro, nel regolamento n. 1417/2007, la Commissione, riferendosi alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 33.04 di quest’ultimo, punto B, precisa che le unghie finte non vanno considerate come preparazioni per manicure della sottovoce 33043000 in quanto sono destinate ad essere aggiunte alle unghie naturali e non costituiscono preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali. Il governo del Regno Unito sostiene tale posizione.
punto 38
In primo luogo, quanto al testo della voce 3304, esso contempla preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese preparazioni per manicure o pedicure. Il punto B della nota esplicativa del SA relativa alla voce 33.04 di quest’ultima indica, quali esempi di «preparazioni per manicure o pedicure», «le polveri e gli smalti per le unghie, i solventi per gli smalti da unghie, le preparazioni atte a togliere le pellicine e le altre preparazioni per manicure o pedicure».
punto 39
Va pertanto constatato che le summenzionate «preparazioni per manicure o pedicure» consistono in sostanze, che si possono presentare sotto varie forme, quali polveri, liquidi, pomate e che sono utilizzate per la manicure o la pedicure, ossia per le cure estetiche destinate ad abbellire le mani o i piedi e, in particolare, le unghie.
punto 40
In secondo luogo, va rilevato che, sebbene talvolta la tariffa doganale comune faccia riferimento a procedimenti di fabbricazione o alla destinazione delle merci, in genere e di preferenza, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, essa fa appello a criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, che possono essere verificate al momento dello sdoganamento (v. sentenze 16 dicembre 1976, causa 38/76, Industriemetall Luma, Racc. pag. 2027, punto 7, e 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 14).
punto 41
Ne consegue che i procedimenti di fabbricazione di un prodotto sono determinanti unicamente qualora una voce doganale lo prescriva esplicitamente (v. sentenza Weber, cit., punto 15).
punto 42
Nella specie, in mancanza di voce doganale e di note di sezione o di capitoli relativi alle unghie finte, come quelle di cui trattasi nella causa principale, ai termini delle quali il processo di fabbricazione costituirebbe un criterio, un siffatto criterio non ha incidenza sulla classificazione di queste ultime nella NC.
punto 43
A tal riguardo, l’argomento della Pacific World e della FDD, secondo cui un’unghia finta sarebbe una «semplice soluzione di sostituzione dello smalto per unghie», non può essere accolto. Infatti, a differenza di uno smalto per unghie, una capsula di unghie finte è un oggetto solido in plastica, incollato sull’unghia naturale e che consente di modificarne la forma, segnatamente prolungando l’unghia naturale. Inoltre, l’applicazione di unghie finte non costituisce in alcun modo un trattamento per le unghie, delle mani o dei piedi.
punto 44
Pertanto, un siffatto prodotto non corrisponde ad una preparazione per manicure o pedicure della sottovoce 3304 30 00.
punto 45
Per quanto riguarda la classificazione nella sottovoce 82142000, proposta dalla Pacific World e dalla FDD in subordine, va sottolineato che un’unghia finta, ossia l’oggetto che conferisce agli assortimenti di cui trattasi il loro carattere essenziale, non può essere considerata come un utensile ai sensi della voce 8214.
punto 46
Innanzitutto, va rilevato che il capitolo 82, che contiene tale voce, fa parte della sezione XV intitolata «Metalli comuni e loro lavori». Orbene, le unghie finte sono fabbricate in materia plastica.
punto 47
Non può essere condiviso l’argomento delle ricorrenti nella causa principale secondo cui dalla versione inglese della NC emergerebbe che il testo della sottovoce 82142000 non contempla espressamente gli assortimenti di «utensili» per manicure o pedicure.
punto 48
Secondo una giurisprudenza consolidata, da una parte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione di diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. D’altra parte, le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme e, pertanto, in caso di divergenze tra loro, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza 5 maggio 2011, cause riunite C-230/09 e C-231/09, Kurt und Thomas Etling e a., Racc. pag. I-3097, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
punto 49
A tal riguardo, occorre riferirsi al punto 2 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 82.14 di quest’ultimo, che riguarda proprio gli utensili che possono essere presentati in assortimenti per manicure o pedicure, quali una lima per unghie, un taglia-unghie o un raschino per unghie.
punto 50
Alla luce di queste precisazioni, assortimenti di unghie finte come quelle di cui trattasi nella causa principale, che, come indicato al punto 30 della presente sentenza, sono composti segnatamente da capsule di unghie finte, di diverse misure, e da colla, non possono essere considerati come assortimenti di «utensili» per manicure o pedicure ai sensi della sottovoce 82142000.
punto 51
Si deve concludere che un’unghia finta non può essere classificata né nella sottovoce 33043000 come «preparazioni per manicure o pedicure», né nella sottovoce 82142000 come «utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure», ma rientra, viste le sue caratteristiche e proprietà oggettive, nella sottovoce 39269097, come «altri lavori di materie plastiche». Pertanto, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali della NC, gli assortimenti di unghie finte, come quelli di cui trattasi nella causa principale, vanno classificati nella sottovoce 39269097.
punto 52
Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni poste vanno risolte nel senso che il regolamento n. 1417/2007 è valido nella misura in cui classifica le unghie finte e, pertanto, gli assortimenti di unghie finte, descritti nel suo allegato nella sottovoce 39269097 della NC.

Sentenza › Sulle spese

punto 53
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: Il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2007, n. 1417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è valido nella misura in cui classifica le unghie finte e, pertanto, gli assortimenti di unghie finte, descritti nel suo allegato nella sottovoce 39269097 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549.

Firme

Firme

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze