Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 11/03/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156056 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POSSIBILITÀ DELLA RIFORMA IN PEGGIO - LIMITE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POSSIBILITÀ DELLA RIFORMA IN PEGGIO - LIMITE.*
L'art. 544 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice di rinvio giudica, sui punti che furono oggetto dell'annullamento, con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata. Quindi, in tema di reformatio in pejus, se la sentenza annullata è di secondo grado, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto della riforma in peggio, qualora vincolato fosse il giudice di secondo grado; se la sentenza annullata è di primo grado tale divieto non sussiste per il giudice di rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)