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Sez. 4, Sentenza n. 8889 del 27/02/1986 Ud. (dep. 01/09/1986) Rv. 173632 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - ANNULLAMENTO PROVOCATO DALL'IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - EMISSIONE DI PRONUNZIA PIÙ SFAVOREVOLE ALL'IMPUTATO DI QUELLA ANNULLATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173632-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - ANNULLAMENTO PROVOCATO DALL'IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - EMISSIONE DI PRONUNZIA PIÙ SFAVOREVOLE ALL'IMPUTATO DI QUELLA ANNULLATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il divieto della "reformatio in peius" è un principio di portata generale, applicabile, quindi, anche al giudizio di rinvio, nella ipotesi di Mancanza di gravame da parte del pubblico ministero. Ne consegue che, quando l'annullamento sia stato provocato dalla impugnazione del solo imputato, il giudice di rinvio, quando sia giudice d'appello, non può emettere una pronunzia più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Corte di Cassazione, a nulla rilevando il fatto che la sentenza di primo grado sia stata appellata anche dal pubblico ministero. (nella fattispecie la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di rinvio che aveva emesso nei confronti dell'imputato, già assolto per insufficienza di prove sia in primo grado che in appello, una statuizione più sfavorevole di condanna). (V mass n 161362; (V mass n 156056; (V mass n 099724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)