Sez. L, Sentenza n. 20391 del 05/10/2011 (Rv. 619059 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Procedimento per la concessione della c.i.g.s. - Disciplina regolamentare (d.P.R. n. 218 del 2000) e legislativa (legge n. 164 del 1975) - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Comunicazioni del datore di lavoro - Persistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. deve escludersi che la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, abbia inciso sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975 e dell'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase amministrativa del procedimento di concessione dell'integrazione salariale. Ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 218 del 2000, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione, che solo successivamente dovranno costituire oggetto del prescritto esame congiunto.
Riferimenti normativi: DPR 10/06/2000 num. 218 art. 2, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 22/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)