Sez. L, Sentenza n. 13240 del 09/06/2009 (Rv. 608935 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Procedimento per la concessione della c.i.g.s. - Disciplina regolamentare (d.P.R. n. 218 del 2000) e legislativa (legge n. 223 del 1991) - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento - Spostamento dell'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. deve escludersi qualsiasi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 e le disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita ad imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle r.s.u. e, solo in mancanza di esse, alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi settimo ed ottavo, della legge n. 223 citata, la cui modifica avrebbe d'altronde ecceduto i limiti della delega prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 218 cit. sarebbe del tutto estraneo all' esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, DPR 10/06/2000 num. 218 art. 2, Legge 15/03/1959 num. 59 art. 20, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)