Sez. 2, Sentenza n. 8543 del 08/04/2009 (Rv. 607639 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Competenza professionale - Carattere "modesto" della costruzione - Valutazione - Uso del cemento armato - Costruzione in zona sismica - Rilevanza - Criteri - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione "non modesta" essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nullo, ex art. 2231 cod. civ., il contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 274 art. 64, Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)