Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009 (Rv. 609966 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Competenza professionale - Limiti - Progettazione di costruzioni in cemento armato - Ammissibilità - Condizioni - Natura di annesso agricolo del manufatto - Necessità - Interpretazione estensiva o analogica dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
I limiti posti dall'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)