Sez. 3, Sentenza n. 11928 del 02/12/1993 (Rv. 484578 - 01)
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Investimento di persone | Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità.
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Investimento di persone
In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale e nell'ipotesi di investimento di pedone, la non superata presunzione di colpa del conducente del veicolo, a norma del primo comma dell'art. 2054 cod. civ., non preclude l'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato, né opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, attuandosi solo ove non sia possibile l'accertamento della dinamica dell'incidente e del comportamento del pedone, che ben può dar luogo ad un concorso di colpa del pedone medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)