Sez. 3, Sentenza n. 2605 del 06/03/1995 (Rv. 490946 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE | Necessità della riparazione - Obbligo del conduttore di dare avviso al locatore - Omissione d'avviso - Conseguenza - Concorso di colpa del conduttore.
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Anche in presenza di un vizio della cosa locata rilevante ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. è operante l'obbligo del conduttore, previsto dall'art. 1577, primo comma, di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni, dovendosi distinguere tra la conoscenza in termini generali del vizio e la conoscenza di una specifica manifestazione dello stesso che sopravvenga nel corso della locazione ed esiga interventi immediati. E il concorso di colpa del conduttore che abbia omesso di dare tale avviso è configurabile anche in presenza della responsabilità gravante, ai sensi dell'art. 1578 secondo comma, sul locatore che non provi di avere ignorato senza colpa il vizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)