Sez. 3, Sentenza n. 2111 del 14/02/2012 (Rv. 621672 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO | Reiterati pagamenti tardivi - Tolleranza del locatore - Conseguenze - Clausola risolutiva espressa - Inoperatività - Limiti.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO
La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni. Tuttavia, non può essere imposto al locatore, in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto dell'abuso del processo, di agire in giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua condotta di tolleranza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)