Sez. 3, Sentenza n. 1316 del 09/02/1998 (Rv. 512391 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO | Abituale pagamento tardivo - Tolleranza del locatore - Clausola risolutiva espressa - Efficacia - Condizioni.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO
La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, quando essa si sia consolidata attraverso un comportamento abituale. La clausola riprende, peraltro, la sua efficacia, se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, successivamente al suo precedente comportamento contrario al mantenimento in vita di detta clausola, con una nuova manifestazione di volontà , a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)