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Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 31/03/1969 (Rv. 339528 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA - INTRINSECA - ESTRINSECA - REQUISITI AUTONOMI - CONCORSO NECESSARIO - MANCANZA DI UNO - ESISTENZA O MENO DELL'ALTRO- PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339528-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA - INTRINSECA - ESTRINSECA - REQUISITI AUTONOMI - CONCORSO NECESSARIO - MANCANZA DI UNO - ESISTENZA O MENO DELL'ALTRO- PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Novita intrinseca e novita estrinseca sono requisiti autonomi che debbono entrambi ricorrere ai fini della validita di un brevetto per invenzione industriale, in quanto, per la concessione di un valido brevetto, non e sufficiente che un ritrovato sia frutto di attivita creativa dell'inventore, ma e contemporaneamente necessario ch'esso giunga primo nel mondo della tecnica non sia stato, cioe, gia reso noto da altri. Pertanto, una volta che si accerti la Mancanza di uno dei predetti requisiti, non ha valore di punto decisivo la questione concernente l'esistenza o meno dell'altro. (V. 682-68, massima n.331872 2878-67, massima n.330487 3443-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Cod. Civ. art. 2585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)