Sez. 1, Sentenza n. 3706 del 21/12/1971 (Rv. 355486 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA - INTRINSECA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA - INTRINSECA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il requisito della originalita, necessario per la brevettabilita di una invenzione, ricorre quando, indipendentemente dalla maggiore o minore novita del risultato, l'attivita di chi lo abbia raggiunto rivesta carattere creativo e non di semplice esecuzione di idee note e rientranti nella sfera della normale applicazione tecnica di principi noti. Il requisito della novita intrinseca dell'invenzione sussiste, cioe, allorquando il ritrovato presenti un quid novi nel senso che esso era precedentemente ignoto a chiunque. L'accertamento di tale requisito sfugge al Sindacato di legittimita se sorretto da adeguata motivazione. (V 1051'69, mass n 339528 e mass n 339529).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Cod. Civ. art. 2584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)