Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 05/04/1991 (Rv. 471540 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata | Comportamenti dannosi rimproverati al danneggiante anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado - Successiva conoscenza del pregiudizio - Domanda degli ulteriori danni in appello - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata
In tema di eccezioni al divieto dello "ius novorum" in appello, la disposizione dell'art. 345 secondo comma cod.proc.civ., la quale ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai danni sofferti e non solo ai danni arrecati dopo la sentenza impugnata, comporta che si possono domandare in appello, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado non soltanto i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a lui addebitato; ma altresì i danneggiamenti rispetto ai quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole (e quindi la negativa incidenza sulla propria sfera patrimoniale) anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado, sebbene essi siano scaturiti da comportamenti adottati dal danneggiante, ed a lui rimproverati, anteriormente a detta definizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)