Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003 (Rv. 560076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Divieto di domande nuove in appello - Deroga - Ammissibilità - Limiti - Aggravamento del danno - Domanda degli ulteriori danni proposta nel corso del giudizio di secondo grado - Condizioni - Mancata conoscenza degli ulteriori danni alla data di proposizione dell'appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA
In tema di eccezioni al divieto dello "ius novorum" in appello, l'art. 345, cod. proc. civ., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei "danni sofferti dopo la sentenza" di primo grado, comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, sia i danni dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui ha proposto il gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto ammissibile la domanda con la quale l'appellato - che non aveva censurato i capi della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la liquidazione del danno biologico e del danno da invalidità permanente, quantificata nella misura del 25% - nel corso del giudizio di secondo grado aveva chiesto il risarcimento dei danni da invalidità permanente nella misura del 100%, nonostante che dallo stesso atto di appello risultava che, alla data in cui era stato proposto il gravame, egli già aveva piena consapevolezza dell'aggravamento irreversibile dei danni sofferti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)