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Sez. L, Sentenza n. 6237 del 23/03/2005 (Rv. 580265 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Ricorso per cassazione - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Presso procuratore in assenza di ogni collegamento tra questo e l'intimato - Inesistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580265-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Nell'ipotesi di ricorso per cassazione notificato, non alla parte personalmente, ma a procuratore non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato, la notificazione è giuridicamente inesistente, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.(Nella specie la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato a procuratore qualificato come rappresentante e difensore domiciliatario dell'intimato, contumace nel giudizio d'appello, in mancanza di prova da parte del ricorrente che l'elezione del domicilio era avvenuta in occasione della notifica della sentenza ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. e risultando diverso il difensore dell'intimato nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)