diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16803 del 25/08/2004 (Rv. 576215 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Riassunzione - Forma, requisiti e termini della riassunzione - Notificazione alla parte personalmente - Necessità - Notificazione al domiciliatario o al procuratore costituito nel giudizio di merito - Nullità - Rinnovazione ex art. 421 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576215-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto di cui all'art. 392, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in sede di giudizio di rinvio, la notificazione dell'atto di riassunzione della causa (che deve avere la forma del ricorso e non della comparsa, deve essere autosufficiente, deve essere depositato nella cancelleria del giudice di rinvio entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, deve essere notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione) va effettuata alla parte personalmente nei modi di cui agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., essendo tale prescrizione perfettamente compatibile con la specialità del rito del lavoro, e se eseguita presso il domiciliatario o il difensore costituito nelle pregresse fasi di merito è nulla, ancorché suscettibile di rinnovazione, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)