Sez. 3, Sentenza n. 8244 del 29/01/1976 Ud. (dep. 19/07/1976) Rv. 134173 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - POSSIBILITA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO AL RECIDIVO SOLTANTO NELL'IPOTESI DI UNA SOLA NUOVA CONDANNA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - POSSIBILITA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO AL RECIDIVO SOLTANTO NELL'IPOTESI DI UNA SOLA NUOVA CONDANNA.*
La normativa del comma ultimo dell'art 164, nuovo testo cod pen, in virtu del quale, il giudice, nell'inflizione di una condanna, puo disporre la sospensione condizionale sempreche la pena irroganda, cumulata con l'altra precedentemente irrogata anche per delitto, non superi i limiti dell'art 163 cod pen, ha inteso, stante il significato letterale e logico delle locuzioni adoperate, soprattutto di quella 'precedente condannĂ usata al singolare, disporre la concessione del beneficio pure al recidivo, ma nell'ipotesi soltanto d'una sola sua nuova condanna.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)