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Sez. 4, Sentenza n. 10699 del 15/06/1981 Ud. (dep. 28/11/1981) Rv. 151161 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - DINIEGO DELLA CONCESSIONE - AI RECIDIVI - PRESENZE DI CONDANNE INTERMEDIE - ALLA MULTA O ALL'AMMENDA - OSTACOLI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151161-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - DINIEGO DELLA CONCESSIONE - AI RECIDIVI - PRESENZE DI CONDANNE INTERMEDIE - ALLA MULTA O ALL'AMMENDA - OSTACOLI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONFIGURABILITÀ.*

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa una seconda volta ai cosiddetti recidivi plurimi e cioè quando tra la prima condanna sospesa e la nuova condanna vi siano altre condanne intermedie, anche se al pagamento della sola multa o della sola ammenda. (V. Mass. N. 134173 anno 1976; mass. N. 133369 anno 1976 ult. Parte: contra queste due massime V. Mass. 121013 anno 1972; sulla infondatezza "costituzionale" dell'art. 164 quarto comma cod. pen. massime 143122 anno 1979; 138981 anno 1978; 123334 anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)