Sez. 4, Ordinanza n. 39489 del 16/06/2004 Cc. (dep. 08/10/2004) Rv. 229576 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Proposta in precedente procedimento - Efficacia in altro procedimento - Esclusione.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
La ricusazione proposta in un precedente procedimento non dispiega i propri effetti in altro e diverso procedimento, in relazione al quale non sia stata proposta autonoma istanza. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto emesso dal giudice dell'esecuzione fondato sul rilievo che il ricorrente aveva già ricusato il medesimo giudice in altro procedimento precedente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)