Sez. 6, Sentenza n. 3840 del 24/11/1999 Cc. (dep. 23/12/1999) Rv. 216328 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Pronuncia di sentenza nei confronti di alcuni correi - Successiva pronuncia di altra sentenza nei confronti di altri correi - Necessità di valutazione delle stesse prove nel secondo processo già valutate in precedenza - Ricusabilità del giudice nel secondo processo - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi che non sussista alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nello stesso reato, ancorché nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro (Fattispecie in tema di associazione per delinquere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)