Sez. 4, Sentenza n. 23724 del 13/04/2005 Ud. (dep. 24/06/2005) Rv. 231735 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Colpa professionale del medico - Parte civile costituita - Citazione della ASL come responsabile civile - Mancata previsione - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico ospedaliero imputato di reato commesso per colpa professionale, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo quale responsabile civile l'Azienda ospedaliera di appartenenza, poiché - in ragione del rapporto contrattuale sussistente tra la vittima e tale Ente gestore del servizio sanitario, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell'ospedale nei confronti del malato - si versa in un'ipotesi di non operatività dell'art. 185 cod. pen. con riferimento alla responsabilità per fatto del terzo (ha precisato la Corte che la responsabilità della ASL è diretta ed autonoma rispetto a quella del sanitario, in forza del contratto d'opera professionale concluso con il paziente che viene curato nella struttura ospedaliera: vedi Corte costituzionale 16 aprile 1998 n.112).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)