Sez. U - , Sentenza n. 11868 del 18/06/2020 (Rv. 658036 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardata scarcerazione - Illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Inosservanza dei limiti temporali previsti dalla disciplina codicistica - Riconducibilità nell’ambito dell’attività interpretativa non sindacabile - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nell'ipotesi di incolpazione avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, e risoltasi nell'inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere, o di altre misure limitative della libertà personale, è necessario, ai fini della riconduzione di tale condotta nell'ambito dell'attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare (con conseguente esclusione dell'illecito), accertare se le ragioni di essa siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite massimo stabilito nell'art. 304, comma 6, c.p.p., anche mediante l'adesione ad una scelta ermeneutica riconducibile ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)