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Sez. U, Sentenza n. 17120 del 26/06/2019 (Rv. 654414 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti - Laboriosità dell’incolpato, condizioni lavorative gravose e strutturale disorganizzazione dell’ufficio - Insufficienza - Circostanze eccezionali - Necessità - Scadenza della misura in periodo feriale - Maggiori oneri gravanti sul magistrato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654414-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, né dalle sue gravose condizioni lavorative e neppure dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo, infine, la circostanza che quest'ultima venga a scadere in periodo feriale, circostanza dalla quale, al contrario, derivano al magistrato oneri di controllo persino maggiori, in funzione dell'esatta osservanza dei termini di scarcerazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)