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Sez. 2, Sentenza n. 1726 del 05/05/1975 (Rv. 375359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - SOTTOSCRIZIONE - COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO DI APPELLO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - NULLITA - CONDIZIONI - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1975-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - SOTTOSCRIZIONE - COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO DI APPELLO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - NULLITA - CONDIZIONI - SANATORIA.*

La Mancanza della sottoscrizione del difensore (che abbia sottoscritto l'originale) nella copia notificata dell'atto di appello comporta nullita, peraltro sanabile, solo nell'ipotesi che dalla copia notificata non appaia comunque certo che l'atto provenga dal difensore. Non vi e alcuna nullita, ma solo una mera irregolarita formale, quando nella copia notificata dell'atto di appello risulti, riprodotta a macchina con premessa l'indicazione 'firmatò, la sottoscrizione del difensore, sia per quanto riguarda la citazione, sia per quanto riguarda il mandato, dal momento che la relazione dell'ufficiale giudiziario, che ha certificato la avvenuta notifica della 'copia del suesteso attò, consente di ritenere attestata, sia pur implicitamente, la conformita di tale copia all'originale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)