Sez. L, Sentenza n. 3718 del 03/07/1979 (Rv. 400142 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE - INESISTENZA DELL'ATTO - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE NELLA SOLA COPIA NOTIFICATA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE - INESISTENZA DELL'ATTO - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE NELLA SOLA COPIA NOTIFICATA - LIMITI.*
A norma dell'art 125 cod proc civ, il ricorso, al pari della citazione, della comparsa, del controricorso e del precetto, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, o dal difensore, tanto nell'originale, quanto nelle copie da notificare. La Mancanza di tale requisito - ricorrente anche quando l'atto sia sottoscritto da un difensore non dotato di ius postulandi - determina la nullita, equiparata ad inesistenza, per la inidoneita ad instaurare il contraddittorio, che sussiste anche quando la sottoscrizione manchi solo nella copia notificata, salvo unicamente il caso che tale copia contenga indicazioni idonee a fornire al destinatario della notifica la certezza della regolarita dell'originale. Deve, pero, escludersi tale possibilita quando le copie non solo sono prive della firma o della trascrizione della firma di un procuratore abilitato, ma, contenendo la certificazione di autenticita (contestabile solo mediante querela di falso) danno la giuridica certezza della Mancanza di tale firma anche sull'originale. (V 3476/77, mass n 387047; (V 1726/75, mass n 375359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)