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Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 22/05/1963 (Rv. 261973 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DELLE SENTENZE IMPUGNATE IN COPIA AUTENTICA - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261973-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DELLE SENTENZE IMPUGNATE IN COPIA AUTENTICA - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*

Come emerge dal coordinamento degli artt 47 e 369 cod proc civ, chi propone ricorso per regolamento di Competenza ha l'Onere di depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione la copia autentica della denunziata sentenza, sotto pena d'incorrere, in difetto, nella improcedibilita del ricorso medesimo, qualora neppure il resistente abbia provveduto al prescritto deposito. (V 1217/62, 3570/58, 4359/54, 3004/54, 738/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)