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Sez. U, Ordinanza n. 9004 del 16/04/2009 (Rv. 607361 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI | Deposito della copia autentica della sentenza impugnata con il relativo biglietto di cancelleria - Funzione - Allegazione da parte del ricorrente dell'avvenuta comunicazione - Mancata produzione di copia autentica della decisione impugnata con la prova dell'avvenuta comunicazione unitamente al ricorso o comunque entro il termine per il suo deposito secondo le modalità previste dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Rilevanza della prova dell'intervenuta comunicazione acquisita "aliunde" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607361-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI

In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l'obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell'istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell'art. 47 cod. proc. civ. e del secondo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e posto a tutela dell'esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l'appunto, dal citato secondo comma dell'art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ.; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d'ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)