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Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003 (Rv. 559753 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Danaro fornito da un terzo per l'acquisto di immobile - Donazione indiretta - Natura - Configurabilità - Sussistenza - Differenze con l'interposizione reale - Prova testimoniale - Limiti e divieti - Ambito di applicazione in tema di donazione indiretta.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559753-01

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE

Mentre con l'interposizione reale colui che acquista il Diritto (interposto), in esecuzione di accordi interni con il terzo (interponente), è tenuto ritrasferirgli il diritto, nella donazione indiretta realizzata attraverso la vendita del bene intestato a un soggetto con danaro del disponente per spirito di liberalità l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale - in materia di contratti e di simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)