Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 27/02/2004 (Rv. 570643 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Danaro fornito da un terzo per l'acquisto di un immobile - Donazione indiretta - Configurabilità - Differenze con la simulazione - Limiti probatori relativi al negozio tipico utilizzato - Applicabilità in tema di donazione indiretta - Esclusione.
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE
Nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)