Sez. L, Sentenza n. 495 del 14/01/2016 (Rv. 638519 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Inadempimento del datore di lavoro dell'obbligo di corretta attuazione di procedure selettive - Conseguenze - Esclusione del lavoratore - Risarcimento danni da perdita di "chance" - Oneri probatori a carico del lavoratore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
Il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare la "par condicio" fra gli aspiranti alla promozione e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di "chance" deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per perdita di "chance" di un docente, al quale era stata negata l'assegnazione della "funzione obiettivo" di cui all'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 26 maggio 1999, che a detto fine prevede la valutazione comparativa delle esperienze professionali e culturali e la frequenza di corsi di formazione, non avendo il ricorrente allegato elementi, neppure di carattere presuntivo, idonei ad avvalorare l'ipotesi di sua prevalenza sugli altri concorrenti).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/05/1999 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)