Sez. L - , Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022 (Rv. 665136 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Procedura selettiva - Illegittima esclusione - Erronea valutazione - Corretto svolgimento della procedura - Diritto soggettivo del lavoratore - Azione di esatto adempimento e risarcimento da perdita di "chance" - Esperibilità - Poteri sostitutivi del giudice - Limiti - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale.
Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)