diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6704 del 09/12/1982 (Rv. 424338 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - REGOLAMENTI - IN GENERE - NORMATIVA COMUNITARIA - NORMATIVA INTERNA DEGLI STATI MEMBRI - CONTRASTO - CONSEGUENZE - PER IL GIUDICE ITALIANO - RIMESSIONE DEL CONFLITTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424338-01

COMUNITÀ EUROPEA - REGOLAMENTI - IN GENERE - NORMATIVA COMUNITARIA - NORMATIVA INTERNA DEGLI STATI MEMBRI - CONTRASTO - CONSEGUENZE - PER IL GIUDICE ITALIANO - RIMESSIONE DEL CONFLITTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGATORIETÀ.*

Il potere conferito, dagli stati membri agli organi comunitari, di emanare norme giuridiche per l'assolvimento di compiti stabiliti nei trattati, poiché non comporta la limitazione della potestà legislativa degli stati membri, implica l'astratta possibilità di un contrasto tra la normativa comunitaria e quella degli stati e quindi un problema di legittimità degli Atti legislativi interni, che, per quanto concerne il giudice italiano, non comporta la disapplicazione delle norme interne ritenute incompatibili con quelle comunitarie, bensì la rimessione del conflitto alla Corte costituzionale.*

Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 121, Legge Straniera min. CEE 17/06/1968 num. 805, Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 496 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)