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Sez. L, Sentenza n. 3974 del 05/04/1995 (Rv. 491638 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Regolamenti - Destinatari rispettivi - Inattuazione di una direttiva - Diritto del singolo al risarcimento dei relativi danni nei confronti dello Stato inadempiente - Presupposti.
Stato
decisa il 1995-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491638-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

In tema di fonti del diritto comunitario, mentre i regolamenti costituiscono una normazione compiuta, direttamente ed immediatamente applicabile negli Stati membri anche se, in ipotesi, contrastanti con una legge statale anteriore o successiva, le direttive hanno come destinatari gli Stati e non già i loro cittadini e si limitano a fissare un obiettivo al cui raggiungimento ciascuno Stato deve provvedere adottando gli strumenti giuridici ritenuti più adatti; ne consegue che una direttiva non attuata non determina l'insorgere di situazioni giuridiche soggettive nei rapporti fra i singoli, anche se, qualora essa contenga disposizioni che appaiono incondizionate e sufficientemente precise, il singolo può agire per il risarcimento dei danni, dinanzi ai giudici nazionali, nei confronti dello Stato inadempiente, sia nell'ipotesi in cui questo non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale, sia che l'abbia recepita in modo inadeguato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)