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Sez. 6, Sentenza n. 3721 del 12/11/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 215785 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Durata - Criteri per il giudice penale: quelli indicati per l'autorità amministrativa - Sospensione provvisoria - Non può essere computata per la determinazione definitiva.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215785-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Nel caso in cui alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente. Ne consegue che il periodo di sospensione provvisoria della patente, disposta con provvedimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)