Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998 Ud. (dep. 21/07/1998) Rv. 210982 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Determinazione della durata - Riferimento ai criteri generali previsti dalla legge - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 210, Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)