Sez. 1, Sentenza n. 11862 del 25/06/2004 (Rv. 573911 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Ricorso dello straniero avverso diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare (ex art. 30 D.Lgs. n. 286 del 1998) - Operatività del foro erariale - Esclusione - Competenza del Tribunale, in composizione monocratica, del luogo di residenza del ricorrente - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
L'operatività del criterio di competenza del foro erariale, ai sensi dell'art. 6 regio decreto 3 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 25 cod. proc. civ., è destinata a venir meno in presenza della norma sulla competenza di carattere speciale posta dall'art. 30, comma sesto, del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nel prevedere che contro il diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare l'interessato può presentare ricorso al pretore (ora Tribunale in composizione monocratica) del luogo in cui risiede, risulta chiaramente finalizzato a favorire l'accesso al giudice della parte più bisognosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)