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Sez. 1, Ordinanza n. 20960 del 20/06/2026 (Rv. 679574-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Esecuzione del concordato omologato - Accordi di rinegoziazione conclusi con i creditori insoddisfatti - Effetti esdebitatori del concordato - Nuovi crediti da riscadenzamento - Modifica del piano - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679574-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, qualora, durante la fase esecutiva del concordato omologato, i creditori rimasti insoddisfatti, anziché chiederne la risoluzione a norma dell'art. 186 l.fall., sottoscrivano con il debitore, già tornato in bonis con l'omologa, un accordo ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., basato su un nuovo piano di risanamento con riscadenzamento dei debiti, dallo stesso nascono nuovi crediti verso il debitore, senza che si determini una modifica della proposta e del piano di concordato e ferma restando l'obbligatorietà del concordato omologato, con i conseguenti effetti esdebitatori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo proposta dal cessionario dei crediti di una banca, sul presupposto che non potessero essere fatti valere crediti anteriori alla domanda di concordato o derivanti dalle obbligazioni assunte con il piano concordatario, sebbene i crediti azionati fossero sorti dall'accordo concluso durante la fase esecutiva del concordato).

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 136, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 181, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)